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| Afghanistan: diventa legale lo stupro della moglie
Il presidente afghano, Hamid Karzai, ha firmato una legge che modifica il diritto di famiglia sciita legalizzando lo stupro della moglie da parte del marito e proibendo alle donne sposate di uscire di casa senza il permesso del coniuge. A denunciarlo fonti delle Nazioni Unite e diverse associazioni per i diritti delle donne che operano in Afghanistan. La riforma riguarda solo gli sciiti, per lo più appartenenti all'etnia hazara, la terza del Paese, il cui voto Karzai ha voluto probabilmente corteggiare in vista delle presidenziali di agosto. All'articolo 132 la nuova legge stabilisce che le mogli devono assecondare i desideri sessuali dei loro mariti e prevede che un uomo possa aspettarsi di avere rapporti con la moglie «almeno una volta ogni quattro notti», a meno che la consorte non sia indisposta. C'è inoltre un tacito consenso per i matrimoni con bambine e si proibisce alla donna di uscire di casa senza il permesso del marito. Il progetto di legge giaceva in parlamento da più di un anno e solo a febbraio è stato fatto dibattere da Karzai, in cerca di alleati nel braccio di ferro con l'opposizione sulla sua proroga in vista delle presidenziali. «Abbiamo detto a Kabul pubblicamente che questa legge deve essere modificata o che comunque ci aspettiamo un segnale chiaro che smentisca la possibilità che una legge del genere possa vedere la luce», ha commentato il ministro degli Esteri, Franco Frattini dall'Aja, dove ha preso parte alla Conferenza internazionle sull'Afghanistan. Sulla questione femminile in Afghanistan si è espressa in giornata anche il segretario di Stato americano Hillary Clinton che - nel corso di una conferenza stampa tenutasi all'Aja - ha parlato dei diritti delle donne in quel Paese come di un motivo di «assoluta preoccupazione» per gli Usa. «Non si può sviluppare un paese - ha aggiunto ancora la Clinton - se metà della sua popolazione viene oppresso». 31 marzo 2009
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4...ulesView=Libero
...... è veramente aberrante questa cosa! tuttavia, sarà che sono fresca di corso sulla violenza sessuale e domestica contro le donne, non abbiamo nulla per cui "inorgoglirci" noi italiani..
ho trovato questa "sintesi" dei cambiamenti del nostro codice penale rispetto a questi temi:
Prima dell’attuale codice penale c’era (e c’e’ ancora nelle parti non modificate) il Codice Rocco, elaborato e promulgato in pieno regime fascista. La parte più difficile da modificare, a cui i giuristi erano attaccati per tradizione, era (lo è sempre) quella dei diritti individuali.
Tra questi un particolare interesse veniva destinato al mantenimento del sistema familiare patriarcale fascista in cui la donna era (o è?) “sposa e madre esemplare”, creatura soggetta ed obbediente al suo destino biologico, alla funzione riproduttiva esaltata come missione per il bene della Patria, cioè del Regime.
A quell’epoca esisteva la figura del Capo Famiglia che derivava in qualche modo da quella del Pater Familias dell’antica roma.
Per il Codice Penale i reati di violenza sessuale e incesto erano rispettivamente parte “Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” (divisi in “delitti contro la libertà sessuale” e “offese al pudore e all’onore sessuale”) e “Dei delitti contro la morale familiare” (non mi pare che il secondo sia cambiato). Così mentre si affermava che la violenza sessuale non offendeva principalmente la persona, coartandola nella sua libertà, ma ledeva una generica moralità pubblica si dimostrava che il bene che si voleva proteggere e tutelare non era tanto la persona quanto il buon costume sociale secondo il quale la donna non era libera di disporre di alcuna libertà nel campo sessuale.
Nella legge così com’era si trovava la distinzione tra violenza carnale e atti di libidine. Spesso molti processi si risolvevano in una ricerca minuziosa del livello di verginità anatomica violata. Questo perché – cosa infida e certamente non comprensibile per noi, adesso - si faceva una distinzione tra “congiunzione corporale” e “atti di libidine”. Ed era la Cassazione che con sentenze strabilianti definiva al centimetro di quanto doveva essere profonda la penetrazione perché fosse riconosciuto il reato di violenza carnale. Se il pene penetrava anche solo un tot sufficiente a consentirgli di riversare lo sperma dentro la vagina allora era considerato un “rapporto completo”. Se invece non c’era versamento spermatico o penetrazione ma “solo” un semplice contatto, anche intimo, offensivo, umiliante, molesto tanto da determinare nel molestatore un piacere equivalente al coito, non veniva considerato “congiunzione”. Se non c’era congiunzione non veniva riconosciuto il reato o cambiava l’entità della pena. Tutto ciò ovviamente senza parlare dell’effetto che un processo di quel tipo poteva avere sulle ragazze stuprate.
Altro reato contro la morale era il “Ratto a fine di matrimonio” e il “Ratto a fine di libidine” (entrambi gli articoli del codice penale abrogati con la legge sullo stupro del 1996, cioè l’altro ieri). Il codice distingueva il ratto a seconda del fine che il rapitore si proponeva e puniva meno gravemente chi rapiva a scopo di matrimonio (Matrimonio riparatore: norma abrogata nel 1981, cioè pochissimi anni fa) e più gravemente chi rapiva a fine di libidine, ritenendo evidentemente che privare della libertà una donna e coartarne la volontà allo scopo di sposarla fosse meno grave. Cioè la donna veniva considerata alla stessa stregua di un oggetto che chiunque poteva rompere purchè poi si assumesse l’onere di raccoglierne i pezzi. E si poteva dire forse che il ratto a scopo di matrimonio era la parte peggiore perché mentre nel ratto a scopo di libidine la donna poi poteva fare la propria vita, in quello a scopo di matrimonio invece doveva restare, in quanto merce avariata e non più proponibile, senza più nessuna possibilità di scelta per tutta la vita.
L’assurdità del matrimonio riparatore fu rivelata per la prima volta nel 1965 dal coraggioso gesto di una ragazza siciliana (alla quale almeno io – ma, credo, non solo - devo una infinita gratitudine), Franca Viola. Rapita ad Alcamo, in provincia di Trapani, Franca, 18 anni, rifiutò le nozze riparatrici e denunciò il suo rapitore, Filippo Melodia, in odor di mafia, e i suoi complici. Il caso sconvolse l’opinione pubblica e in particolare quella siciliana: non si era mai vista una “disonorata” sottrarsi al “matrimonio riparatore” violando una consuetudine che dava per scontata la sottomissione delle donne a questo tipo di violenza. Malgrado le intimidazioni e le difficoltà opposte dall’ambiente sociale, Franca Viola non tornò indietro: il processo contro Filippo Melodia e i suoi dodici complici si concluse nel dicembre 1966 con una condanna ad undici anni per lui, cinque assoluzioni e pene minori per gli altri. (Filippo Melodia finì male: scontata la pena. È stato ucciso nel 1978 in un paesino in provincia di Modena probabilmente per una vendetta di mafia).
Tornando al codice va notato che nel ratto a fine di libidine è prevista una aggravante se il reato era commesso nei confronti di donna legalmente sposata: la tendenza era quella di tutelare l’oggetto moglie, di proprietà del marito e qui ancora diventa evidente come nel codice era rappresentata la concezione dell’inferiorità della donna.
Ancora: fino al 1996 il reato di violenza sessuale era perseguibile solo attraverso una querela della parte offesa. Ciò vuol dire che la donna doveva denunciare lo stupratore altrimenti non veniva perseguito. Dopo la modifica (che sostanzialmente operò un grande cambiamento in termini culturali e giuridici a partire dal fatto che riconobbe lo stupro come reato contro la persona e non più contro la morale) questo punto non è cambiato moltissimo. Varie pressioni e molti strattonamenti fecero giungere ad un compromesso che vedeva la possibilità di esigere la denuncia d’ufficio (che avrebbe evitato una sovraesposizione e molte ritorsioni per le vittime) se lo stupro era legato a reati come l’effrazione, la violazione di domicilio con violenza sulle cose o sulle persone: ovvero se chi compie la violazione risultava essere palesemente armato (di quale arma abbia bisogno un uomo incazzato e violentemente desideroso di stuprare una donna, davvero non si capisce).
Ma la storia della legge non finisce qui (e si, una battaglia durata un ventennio merita qualche parola in più). E’ il 1986 e la legge contro la violenza sessuale è di nuovo in attesa di consensi. In parlamento, l’aula del Senato, con una maggioranza di 121 voti contro 105 e 4 astenuti, ha respinto l’articolo – proposto a larga maggioranza dalla commissione giustizia – che garantiva la non punibilità degli atti sessuali consensuali fra minorenni.
La legge aveva già subìto – si scrive nel mensile Donne, Parlamento e Società dell’epoca – due gravi battute di arresto: nel 1983 quando alla Camera il cosiddetto emendamento Casini ottenne la maggioranza in aula e ripristinò la nozione di delitto contro il buon costume; e poi nel 1984, quando sempre alla Camera, l’aula, sia pure di stretta misura, cancellò il testo proposto dalla Commissione giustizia in tre punti fondamentali: la non punibilità degli atti sessuali consensuali fra minorenni; la procedibilità d’ufficio per i reati commessi all’interno del rapporto di coppia; la partecipazione delle associazioni al processo.
La riforma delle norme contro la violenza sessuale era all’ordine del giorno da un decennio (a quella data – 1986 – sarà approvata solo dieci anni più tardi): da quando in occasione del processo per i delitti del Circeo, il movimento delle donne impose la considerazione di questi reati in tutta la loro gravità. La prima (del PCI) tra le proposte di legge fu accolta nel 1977 e assieme alle altre si unì anche una legge di iniziativa popolare con accluse 300.000 firme. Non si capisce quindi come mai non si trovasse uno sbocco. La prima proposta viene approvata alla Camera – senza i tre punti – nel 1984.
Nel corso degli anni la Cassazione è quella che ha stabilito, laddove il codice penale non era sufficientemente chiaro e consentiva una interpretazione discrezionale del giudice, numerose forme di lettura della legge e del reato di stupro.
http://italianiscostumati.splinder.com/pos.../STUPRO+E+DONNE
...scusate per la lunghezza del post......"..e se non passa l'amarezza dall'altra parte la girerò, e se non passa la tristezza con altri occhi la guarderò.." ("Fuori dal centro"- I Ratti della Sabina)"..a che serve organizzare una rivoluzione, se il mondo che nasce è un deserto emotivo?..." ("La terrazza proibita", Fatema Mernissi) "...se arriverà la notte se arriverà la notte scura, mi lascerò guidare dai raggi della luna e se mi sarà amica la fortuna le chiederò di chiudere le porte alla tristezza e di cacciare lontano l'ombra cattiva della mala sorte..." ("Radici"- I Ratti della Sabina) "...io scriverò se vuoi perché non ho incontrato mai veri mattatori e veri ombrellai,ma gente capace di chiederti solo come stai ..." ("Io scriverò"- Rino Gaetano)"..perchè i ricordi cambiano come cambia la pelle.. e cmq vada, guardami dentro gli occhi.." (R.Vecchioni) |